La denuncia e la querela costituiscono degli strumenti procedurali destinati a portare a conoscenza delle autorità competenti un episodio delittuoso o contravvenzionale.
La differenza tra i due istituti è dettata unicamente dal contenuto della esposizione degli eventi. Pertanto, quanto narrato viene ricollegato a posteriori a un meccanismo giuridico o all’altro.
Gli effetti che ne derivano sono estremamente importanti, perché la denuncia comporta una procedibilità d’ufficio e non esistono limiti temporali per formalizzarla ad eccezione dei tempi prescrittivi.
La querela, invece, consente alla persona che l’ha presentata di poterla ritirare fino a quando il processo non si è concluso. Deve, però, essere depositata presso le forze dell’ordine nei tre mesi successivi al compimento del reato.
Per le violenze sessuali il termine è di sei mesi e non è praticabile la ritrattazione.
Il diverso regime della querela, rispetto alla denuncia, si giustifica nella volontà di consentire al soggetto danneggiato di valutare se domandare l’intervento punitivo dello Stato. Infatti, ci possono essere situazioni che l’individuo preferisce non divulgare come quelle concernenti una violenza sessuale.
Per le vicende ricollegabili a una denuncia, l’ordinamento giuridico, invece, non può tollerare che non vengano accertate o punite, dovendo salvaguardare l’ordinata convivenza sociale.
In tale ipotesi, la volontà dell’individuo di perdonare risulta essere irrilevante.
Queste considerazioni appaiono utili, perché la querela, potendo essere revocata, si presta in molte occasioni a pagamenti monetari finalizzati a ottenere un risarcimento anticipato del danno.
Diventa, quindi, importante l’esposizione dei fatti e l’indicazione degli episodi criminosi, perché se la qualificazione del reato viene denominata come procedibile d’ufficio non è possibile ottenere alcun ristoro economico integrale, perché il processo è destinato comunque a sopraggiungere.
La controparte è meno motivata a versare somme di denaro, dato che un comportamento del genere potrebbe dare adito solamente all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche che operano una diminuzione della pena in caso di condanna. Ma non comportano l’assoluzione per estinzione del reato.